Finto gestore luce e gas: cosa fare
Redazione: Andrew Pickett · Pubblicato il · Linee guida editoriali
Ti telefona «il gestore», «E-Distribuzione» o «un servizio di tutela del consumatore»: c'è un problema con la fornitura, un rimborso in arrivo, un contratto da confermare. Qui trovi chi fa davvero cosa nel mercato dell'energia, cosa dicono le regole sui contratti per telefono e che fare se hai già detto «sì» o dato i tuoi dati.
Distributore e venditore: chi fa cosa
Secondo il Portale Consumi di ARERA, il distributore gestisce la rete, fa allacci e sostituzione dei contatori e si occupa della misura. Il venditore vende l'energia, stipula il contratto con te e gestisce l'aspetto commerciale e amministrativo. Il venditore lo scegli tu.
E-Distribuzione è un distributore. Nella pagina sulle truffe scrive che le sue telefonate sono legate a richieste presentate dal cliente o a esigenze tecniche, come un guasto nella zona o lo spostamento del contatore. Per gli aggiornamenti su una pratica che hai aperto tu può chiamare da 02-91158 e 06-89839. Una chiamata che ti propone un nuovo fornitore non rientra in ciò che la società dice di fare. Il Comune di Monvalle (Varese) ha riferito a settembre 2026 di falsi incaricati con prefisso 0332 che proponevano contratti, a volte mostrando di conoscere numero cliente, POD o IBAN; secondo il Comune, E-Distribuzione ha confermato di non aver incaricato società esterne per questo.
Anche i numeri sopra non bastano come prova: il display si può falsificare.
Come riconoscere la chiamata
- Ultimatum. Codici (gennaio 2024) descrive call center che prefigurano aumenti e chiedono una risposta sul momento.
- Distacco in arrivo. Per AGCM e ARERA, millantare l'interruzione della fornitura o la scadenza di un'offerta è una pratica aggressiva.
- Rimborso. Federconsumatori Arezzo (ottobre 2024) ha segnalato finti incaricati ARERA che promettevano rimborsi e chiedevano IBAN e un assenso registrato. Federconsumatori ricorda che i rimborsi dovuti vengono fatti in automatico in bolletta, oppure il gestore avvisa con una comunicazione scritta.
- Ente pubblico o associazione. Secondo il decalogo ARERA e AGCM riportato da Lega Consumatori, nessuna autorità o ente pubblico chiama i clienti per attivare contratti. L'Unione Nazionale Consumatori (giugno 2024) ha denunciato telefonate in cui un finto suo consulente seguiva una prima chiamata «dal gestore».
Esistono però anche chiamate commerciali lecite. Dopo l'iscrizione al Registro delle opposizioni, secondo il Garante restano ammesse solo le chiamate nell'ambito di contratti attivi (o chiusi da non più di 30 giorni) e quelle con un consenso dato dopo l'iscrizione: come funziona è nella guida al Registro. ARERA ribadisce che i venditori rispondono del rispetto del Codice di condotta commerciale anche per il telemarketing affidato a terzi. Una chiamata scorretta non dimostra da sola chi sia il responsabile: lo accertano le autorità.
Contratti per telefono: cosa dicono le regole
- Consenso. Secondo Difenditi così (AGCM e ARERA), il contratto telefonico è valido se sei stato informato, hai rinunciato alla forma scritta e dai il consenso su supporto durevole (per esempio una e-mail). Il consenso non vale se non hai confermato di aver ricevuto prima il documento scritto con le condizioni. Puoi sempre pretendere la forma scritta.
- Recesso. L'articolo 52 del Codice del consumo dà 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali senza motivazione; per le forniture di gas ed elettricità decorrono dal giorno della conclusione. Puoi comunicarlo con raccomandata A/R o PEC. I 30 giorni valgono per le visite non richieste a casa.
- Fornitura non richiesta. L'articolo 66-quinquies esonera il consumatore da ogni prestazione corrispettiva e precisa che l'assenza di risposta non è consenso. Secondo ARERA, stabilire se un caso sia davvero una fornitura non richiesta non spetta all'Autorità.
- POD, PDR e «sì». L'Unione Nazionale Consumatori (gennaio 2026) sconsiglia di dare POD (luce) e PDR (gas): identificano il punto di consegna e non cambiano se cambi fornitore. Avverte anche che a volte basta un «sì» per ritrovarsi con un contratto non richiesto.
Hai già detto «sì» o dato i dati?
Queste sono indicazioni generali, non una consulenza legale. Se hai comunicato POD o PDR, non puoi cambiarli: restano gli stessi anche se cambi fornitore, quindi controlla con attenzione posta e bollette. Poi:
- Sono passati meno di 14 giorni? Recedi per iscritto al venditore, con il modulo allegato al contratto o con una lettera. Altroconsumo ricorda che il cambio di fornitore parte di norma solo dopo il periodo di ripensamento, salvo tua richiesta di attivazione immediata.
- Arriva una bolletta di un venditore che non conosci? Invia un reclamo scritto chiedendo la prova del contratto. Se contesti irregolarità nella conferma del contratto, per i clienti domestici la procedura ARERA prevede il reclamo entro 40 giorni dall'emissione della prima bolletta (secondo il comunicato ARERA citato sotto, anche prima se ne vieni a conoscenza in altro modo): è condizione per accedere al ripristino.
- Ripristino. Se il venditore accoglie il reclamo e ha aderito alla procedura, puoi tornare al venditore precedente: devi comunicare l'adesione entro 20 giorni solari dall'invio della sua risposta motivata, come spiega il comunicato ARERA del 7 aprile 2017. Per i consumi del periodo contestato si applicano condizioni economiche fissate da ARERA.
- Nessuna risposta o risposta insoddisfacente? Chiama lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente di ARERA, numero verde 800.166.654 (lunedì-venerdì 8-18, esclusi i festivi; gratuito). La conciliazione ARERA è online e gratuita; il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di andare dal giudice.
A chi segnalare
- E-Distribuzione: se la chiamata usava il suo nome, il numero verde 803.500.
- AGCM per le pratiche scorrette: modulo online o PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it, senza costi né avvocato. Dopo l'invio l'Autorità non manda altre comunicazioni, se non nel caso in cui avvii un'istruttoria; se non la avvia entro 180 giorni dal ricevimento, la segnalazione si intende archiviata.
- Garante privacy per il telemarketing illecito: prima opponiti al titolare, poi puoi segnalare al Garante dal servizio online.
- Associazioni dei consumatori come Altroconsumo, Unione Nazionale Consumatori e Federconsumatori: i loro sportelli raccolgono segnalazioni e reclami, e la conciliazione ARERA si può fare anche con l'assistenza di un'associazione.
Per il quadro generale delle segnalazioni c'è la guida dove segnalare telemarketing e truffe.
Cosa segnalano i visitatori di questo sito
Dati di questo sito al 24 ottobre 2026. Tra le 461 segnalazioni approvate dal 5 settembre, 53 contengono parole legate all'energia (per esempio luce, gas, Enel, E-Distribuzione, bolletta, gestore, contatore), per lo più su numeri fissi. Sempre tra le 461, in 13 si nomina E-Distribuzione o Enel; in 41 compaiono parole come contratto, cambio o attivazione (non solo per luce e gas), in 9 parole come rimborso, sconto o bonus. Sono racconti di visitatori trovati con una ricerca per parole chiave: non provano chi abbia davvero chiamato. Il titolare del blocco di un numero fisso non è necessariamente chi chiama, come spiega la guida chi c'è dietro il numero di un operatore. Per un numero che ti ha chiamato, prova la ricerca inversa.
Fonti
- ARERA, Portale Consumi: differenza tra distributore e venditore, ruoli.
- E-Distribuzione: come riconoscere truffe telefoniche, domiciliari e falsi tecnici.
- E-Distribuzione: numero verde 803.500, contatto.
- Comune di Monvalle: tentativi di truffa telefonica, segnalazione del 15 settembre 2026.
- AGCM e ARERA: Difenditi così, regole sul teleselling.
- Normattiva: Codice del consumo, art. 52, recesso.
- Normattiva: Codice del consumo, art. 66-quinquies, fornitura non richiesta.
- ARERA: delibera 228/2017/R/com, Allegato A (TIRV), 40 giorni.
- ARERA: comunicato del 7 aprile 2017, ripristino.
- ARERA: comunicato del 21 novembre 2024, responsabilità dei venditori.
- Sportello per il consumatore Energia e Ambiente: contatti, numero verde e orari.
- ARERA: Servizio Conciliazione, domande e risposte, conciliazione.
- AGCM: come segnalare, canali e tempi.
- Registro pubblico delle opposizioni, iscrizione.
- Garante privacy: telemarketing, Registro e segnalazioni.
- Altroconsumo: contratti luce e gas non richiesti, recesso e reclamo.
- Unione Nazionale Consumatori: le truffe più diffuse, POD, PDR e «sì».
- Unione Nazionale Consumatori: le nuove truffe dei call center.
- Federconsumatori Arezzo: finti incaricati ARERA, rimborsi.
- Lega Consumatori: decalogo contro i call center aggressivi.
- Codici: attenzione alle offerte telefoniche, ultimatum.
Fonti consultate il 24 ottobre 2026.
Domande frequenti
Mi ha chiamato E-Distribuzione: può essere vero?
Secondo E-Distribuzione, le sue telefonate riguardano solo richieste fatte dal cliente o esigenze tecniche della fornitura, per esempio un guasto. Proporre un nuovo fornitore non è tra queste: riaggancia e chiama tu il numero verde 803.500.
Hanno registrato la mia voce mentre dicevo «sì»: sono vincolato?
Non necessariamente. Per AGCM e ARERA, al telefono il consenso non è valido se non hai confermato di aver ricevuto prima il documento scritto con tutte le condizioni. Entro 14 giorni dalla conclusione puoi comunque recedere, e se ricevi una bolletta di un venditore sconosciuto puoi contestarla con un reclamo scritto.
Possono staccarmi la luce se non cambio gestore?
No, non per questo motivo. Per AGCM e ARERA, millantare l'imminente interruzione della fornitura per spingere a un nuovo contratto è una pratica commerciale aggressiva. Il decalogo ARERA e AGCM, riportato da Lega Consumatori, ricorda che nessuno resta senza fornitura per la fine delle tutele di prezzo.
Posso richiamare il numero che mi ha chiamato per controllare?
Meglio di no: il numero sul display può essere falsificato. Verifica con i recapiti che trovi sulla tua bolletta o sul sito del tuo venditore, o con il numero verde di E-Distribuzione.