Telefonate insistenti: quando è molestia
Redazione: Andrew Pickett · Pubblicato il · Linee guida editoriali
Se il telefono squilla di continuo, la prima domanda è chi sta chiamando. Un'azienda che fa telemarketing e una persona che vuole disturbarti o minacciarti sono due situazioni diverse: cambiano la legge, l'ufficio a cui rivolgersi e le prove da raccogliere. Qui le separiamo, con le fonti ufficiali.
Azienda o persona: come orientarsi
Il numero sul display non basta: può essere falsificato, e il titolare di un numero fisso non è per forza chi chiama. Contano il contenuto e il comportamento. Un'offerta, un copione letto o il silenzio appena rispondi fanno pensare a una campagna commerciale. Insulti e riferimenti personali a te o ai tuoi familiari fanno pensare a una persona. Sono indizi, non prove.
Se è un'azienda: telemarketing insistente
Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, dopo l'iscrizione al Registro delle opposizioni restano lecite solo le chiamate legate a contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni e quelle per cui hai dato un nuovo consenso (come funziona il Registro).
Puoi dire «no» anche durante la chiamata. In una newsletter del 21 febbraio 2023 il Garante ha chiarito che l'opposizione espressa al telefono va registrata subito, non va riconfermata per e-mail ed è valida anche per le campagne future; in quel caso ha ordinato a una società energetica di pagare 4,9 milioni di euro (la società, definendo la controversia, ne ha pagato la metà), tra l'altro per le richieste di non ricevere più telefonate rimaste senza risposta. Per la violazione del diritto di opposizione le sanzioni possono arrivare a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale annuo.
Chiamate mute e dialer automatici
Il provvedimento del 20 febbraio 2014 descrive il meccanismo: il sistema compone più numeri di quanti gli operatori possano seguire, e chi risponde può trovare silenzio. Il Garante parla di chiamate mute ricevute «anche per 10-15 volte di seguito» e ha prescritto ai call center al massimo il 3 % di chiamate mute sul totale di quelle andate a buon fine, un rumore di fondo al posto del silenzio e almeno cinque giorni di pausa prima di richiamare quell'utenza.
Se il titolare continua dopo la tua opposizione, puoi segnalarlo al Garante. Il modulo copre anche le telefonate mute, vale per un solo titolare alla volta e chiede dati precisi: numero chiamante, data e ora, oggetto della promozione. Le segnalazioni servono ai controlli e non obbligano a un provvedimento; truffe e telefonate non promozionali non vengono esaminate.
Se è una persona: art. 660 e art. 612-bis
L'art. 660 del codice penale (la Gazzetta Ufficiale riporta il testo originale, con importi in lire) punisce chi «col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo»: nel testo aggiornato, arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 516 euro. Dal 30 dicembre 2022 si procede a querela della persona offesa; d'ufficio solo se il fatto riguarda una persona incapace per età o per infermità (d.lgs. 150/2022, art. 3).
L'art. 612-bis (atti persecutori) è il caso più grave: condotte reiterate che minacciano o molestano «in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura», un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, oppure da costringere a cambiare le proprie abitudini di vita. La pena va da un anno a sei anni e sei mesi di reclusione. Il testo ufficiale prevede la querela entro sei mesi e la procedibilità d'ufficio, tra l'altro, se la vittima è minorenne o una persona con disabilità. In sostanza, l'art. 612-bis richiede condotte reiterate e conseguenze gravi sulla vittima.
Per la querela, la Polizia di Stato indica in generale il termine di tre mesi da quando si ha notizia del fatto; si presenta a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, a voce o per iscritto. Per lo stalking, finché non hai presentato querela, puoi chiedere al Questore l'ammonimento: la pagina cita le «telefonate insistenti» tra gli episodi da riferire.
Cosa documentare
- Un registro con data, ora, durata, numero visualizzato e che cosa è successo: silenzio, riattacco, parole usate.
- Schermate del registro chiamate, SMS, messaggi in segreteria. Per lo stalking la Polizia invita a portare, se disponibili, screenshot, chat, foto e a indicare eventuali testimoni.
- Per il telemarketing, anche l'azienda promossa e l'offerta: sono i dati richiesti dal modulo del Garante.
Sulle registrazioni, in un provvedimento del 27 novembre 2025 sulle conversazioni tra presenti il Garante richiama la giurisprudenza: registrare una conversazione a cui si partecipa è legittimo se serve a difendere un proprio diritto in giudizio e se la registrazione non è destinata alla diffusione o alla comunicazione sistematica.
A chi rivolgersi
- Azienda: prima il titolare del trattamento, per opporti; poi il Garante.
- Persona: un ufficio di Polizia o Carabinieri, per la querela. Il modulo «Segnalazioni» della Polizia Postale non vale come querela né sostituisce il pronto intervento. Gli altri canali sono nella guida alle segnalazioni.
- Operatore: l'art. 127 del Codice privacy permette di chiedere, per le «chiamate di disturbo», che la soppressione del numero chiamante sia temporaneamente inefficace e che l'operatore conservi i dati di provenienza: solo negli orari delle chiamate e per non più di quindici giorni, con richiesta scritta e un possibile contributo spese. WINDTRE chiede un modulo e il documento d'identità; verifica la procedura del tuo operatore. La norma parla del numero, non del nome dell'intestatario.
I blocchi sul telefono sono in questa guida; per lo squillo che si interrompe c'è quella sul richiamare.
Cosa segnalano i visitatori di questo sito
Dati di questo sito al 24 ottobre 2026, sulle 461 segnalazioni approvate dal 5 settembre: opinioni dei visitatori, non accertamenti su chiamanti o aziende. In 47 segnalazioni, su 47 numeri diversi, compaiono parole come «molesti», «insistente», «ripetute» o «ogni giorno»: 40 riguardano numeri fissi, 7 cellulari. Sul totale delle 461, in 36 si parla di silenzio o di chiamate chiuse appena si risponde; in 4 il chiamante cambia le ultime cifre; in 17 il visitatore scrive che il numero era già bloccato o segnalato come spam, oppure cita il Registro delle opposizioni.
Non sono una misura di quanto il fenomeno sia diffuso. Suggeriscono però che bloccare un numero può non bastare se la campagna ne usa altri. Se dietro c'è un'azienda, conviene opporsi al titolare e segnalare al Garante, oltre a bloccare; se c'è una persona, contano il registro delle chiamate e la querela.
Fastidio o minaccia: quando chiamare il 112
Una campagna commerciale è ripetitiva e impersonale: dà fastidio, ma non parla di te. Cambia tutto se chi chiama ti nomina, cita la tua famiglia o il tuo indirizzo, minaccia, sa dove sei. La Polizia di Stato, tra gli episodi di stalking, affianca alle telefonate gli appostamenti sotto casa o al lavoro, i pedinamenti e le percosse.
- Pericolo immediato per te o per altri: chiama il 112. Per il Ministero dell'Interno serve a chiedere un intervento urgente, tra gli altri delle Forze di Polizia, ed è gratuito anche senza SIM o credito.
- Minacce o persecuzione senza urgenza immediata: vai in un ufficio di Polizia o Carabinieri con i tuoi appunti.
- Per ascolto e orientamento, se sei vittima di violenza o stalking: il 1522, servizio del Dipartimento per le pari opportunità, è gratuito, attivo 24 ore su 24, anche in chat su 1522.eu.
Questa guida è informazione generale, non consulenza legale: per il tuo caso rivolgiti a un avvocato.
Fonti
- Garante privacy: Telemarketing: Registro, opposizione, sanzioni.
- Garante privacy: newsletter del 21/02/2023: opposizione durante la chiamata.
- Garante privacy: chiamate mute, 20/02/2014: limiti ai call center.
- Garante privacy: Segnalazione telefonate indesiderate: contenuto del modulo.
- Garante privacy: provvedimento del 27/11/2025: registrazione di conversazioni.
- Gazzetta Ufficiale: codice penale, art. 660: testo originale (importi in lire).
- Normattiva: d.lgs. 150/2022, art. 3: querela e testo aggiornato dell'art. 660.
- Gazzetta Ufficiale: codice penale, art. 612-bis: atti persecutori.
- Gazzetta Ufficiale: d.lgs. 196/2003, art. 127: chiamate di disturbo.
- Polizia di Stato: La querela: termini e modalità.
- Polizia di Stato: L'ammonimento del Questore: stalking, documenti.
- Polizia Postale: Segnalazioni: il modulo non è una querela.
- WINDTRE: soppressione temporanea del numero chiamante: esempio di procedura.
- Ministero dell'Interno: numero di emergenza 112: quando chiamare.
- Dipartimento per le pari opportunità: 1522: servizio gratuito, 24 ore su 24.
- 1522.eu: Il 1522: orientamento ai centri antiviolenza.
Fonti consultate il 24 ottobre 2026.
Domande frequenti
Chiamare più volte al giorno è sempre reato?
No. Se chiama un'azienda per promuovere offerte, di norma il tema è la privacy e se ne occupa il Garante. L'art. 660 del codice penale richiede «petulanza» o un «altro biasimevole motivo»: se ricorrono lo valuta l'autorità giudiziaria, caso per caso.
Posso registrare la telefonata?
In un provvedimento sulle conversazioni tra presenti il Garante richiama la giurisprudenza: la registrazione fatta da chi partecipa alla conversazione è legittima se serve a difendere un proprio diritto in giudizio e non è destinata alla diffusione. Non pubblicarla.
Il mio operatore può dirmi chi è il chiamante?
Su richiesta scritta può rendere visibile il numero nascosto, per un massimo di quindici giorni (art. 127). La norma parla di numero e dati di provenienza, non del nome dell'intestatario: se le chiamate sono moleste, il passo da valutare è la querela.